Alcuni iscritti a questa O.S. hanno segnalato e manifestato dubbi sulla corretta applicazione della norma riguardante l’indennità attribuita per attività di controllo del territorio delle Forze di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.
Nello specifico, l’indennità di cui all’art. 46 del DPR 57/2022 di “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, al comma 3 prevede che “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale
dell’Arma dei carabinieri […] appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purché formalmente disposti nell’ambito dell’organizzazione territoriale”.
Tuttavia, le disposizioni al riguardo diramate dal Comando Generale – SM – Ufficio Trattamento Economico al par. 2.3 (tipologia di servizi) hanno previsto che tale indennità spetterebbe solo per “Servizi preventivi di controllo del territorio, quali attività di monitoraggio attivo sul campo delle aree urbane e di quelle rurali, per prevenire e contenere atti criminali, azioni devianti e comportamenti idonei a suscitare allarme sociale, di durata pari o superiore alle 3 ore continuative, svolti esclusivamente indossando l’uniforme prescritta dal relativo regolamento”, successivamente dettagliando i servizi per i quali competerebbe. In tal modo vengono di fatto estromessi i militari appartenenti ai reparti autorizzati all’uso permanente dell’abito civile (personale effettivo ai Nuclei Investigativi, ai Nuclei Informativi, alle Sezioni/Aliquote Operative dei NORM, ai Nuclei dell’organizzazione Speciale, quali NAS, NOE, TPC, NIL, ecc.), che, a norma del citato comma 3, invece, non sembravano esclusi.
Si deve inoltre segnalare che analoghe disposizioni dettate dal Capo della Polizia – Direttore della P.S. per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile (in merito alle analoghe disposizioni dell’art. 16 dello stesso DPR richiamate nella circolare nr. 555/VCP/27 del 22.07.2022 a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Giannini), non hanno previsto una simile limitazione.
Questa Segreteria Provinciale ha ritenuto, così, opportuno segnalare tale disparità di trattamento al Comandante Generale chiedendo un sollecito e qualificato intervento per risolvere l’inconveniente rettificando le disposizioni applicative interne che di fatto hanno comportato una ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra militari che, pur impiegati negli stessi servizi preventivi, solo per il fatto di operare in abiti civili, in quanto appartenenti a determinati reparti, si vedono negare l’indennità in parola.
La Segreteria Provinciale della città metropolitana di Venezia
del Nuovo Sindacato Carabinieri