Sentenza n. 04561/2022 del Consiglio di Stato e indennità di O.P. fuori sede: criticità funzionali dell’Amministrazione ne ostruiscono la corresponsione agli aventi diritto.

Irene Carpanese
22 Novembre 2024

Sentenza n. 04561/2022 del Consiglio di Stato e indennità di O.P. fuori sede: criticità funzionali dell’Amministrazione ne ostruiscono la corresponsione agli aventi diritto.

Parliamo di diritti e di benessere, anche economico dei Carabinieri, richiediamo a gran voce nelle sedi istituzionali dedicate un dignitoso trattamento economico dei Carabinieri, analizziamo le situazioni attuali al fine di concretizzare misure più favorevoli per il futuro, e poi veniamo a conoscenza che i Carabinieri fanno fatica a vedersi riconoscere quei diritti economici attualmente previsti, a causa di una non ottimale funzionalità dell’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri, che non riesce, a causa delle deficitarie risorse organiche e delle difficoltà organizzative dei reparti di base, dare seguito alle disposizioni non dell’Arma stessa, bensì del Consiglio di Stato.

Infatti, con la Sentenza n. 04561/2022 del 03.06.2022, il Consiglio di Stato, nel riconoscere il diritto all’indennità di ordine pubblico fuori sede alla Polizia di Stato nell’ambito di determinati servizi in cui non la percepiva a differenza dell’Arma dei Carabinieri, ha altresì cristallizzato il concetto di “giurisdizione territoriale” prevedendo che sono da considerare ‘fuori sede’ le località ubicate in Comuni diversi dall’ordinaria sede di servizio degli interessati” e che “l’indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede non è cumulabile con l’indennità di marcia e con il trattamento economico di missione (…), diversamente da quella che era l’interpretazione differente che intendeva come “sede” l’area di giurisdizione del reparto, piuttosto che il Comune in cui è presente fisicamente il reparto.

Tuttavia, nell’Arma dei Carabinieri accade che, nel predisporre le procedure per il pagamento degli arretrati a ritroso fino al 1° luglio 2017, data da cui far decorrere la riliquidazione dei turni OP pagati come “in sede” in forza dell’erroneo vincolo della competenza territoriale, non viene tenuto conto della macchinosità delle operazioni necessarie a individuare e segnalare gli aventi diritto e le relative spettanze per ogni singolo reparto dell’Arma che ne è destinatario, consistenti nella consultazione e rendicontazione di tutti gli ordini di servizio tra gli anni 2017 e 2024!

È assurdo, infatti, che nel corso dell’estate 2024 venga fissato come termine ultimo per la presentazione al Comando Generale delle suddette risultanze, il mese di settembre: stante la difficoltà di procedere alle operazioni, che richiederebbero importanti risorse di tempo e di personale, da distogliere dai servizi essenziali per la collettività, accade che i responsi, che devono essere restituiti tassativamente, vengono evasi quali “risposta negativa” non per assenza di elementi da segnalare, ma per l’impossibilità nel ricercarli, precludendo così ai militari il ristoro economico di cui hanno diritto, per legge.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri esorta il Comando Generale ad intervenire affinché i Comandanti dei reparti interessati possano essere rimessi in condizione di poter eseguire le dovute operazioni, che impiegano tempo e personale non indifferente: la soluzione più plausibile può essere la riapertura dei termini per la presentazione dei dati di almeno sei mesi, per evitare il concretizzarsi del mancato guadagno ai tanti aventi diritto che non sono mai stati segnalati al Centro Nazionale Amministrativo e le eventuali successive azioni dei singoli che potrebbero scaturirne con conseguenti ulteriori danni all’Amministrazione. Inoltre, si auspica che, nella ripresa delle procedure di segnalazione, vengano fatti i dovuti controlli affinché non si ripetano le criticità già affrontate, oltre che una attenta istruzione dei Comandanti per la corretta applicazione nel futuro di tale beneficio, da oggi riconosciuto.

La Segreteria Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri

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