Trasparenza e buon andamento della P.A. – Diritto di difesa ex art. 24 Cost. – Recepimento delle Sentenze del Consiglio di Stato. Tutela dei diritti dei Lavoratori Militari

Dopo aver ripetutamente sostenuto e insistito, già dal 2021 – in concomitanza dell’insorgenza di plurimi contenziosi – le ragioni di iscritti aggrediti disciplinarmente per essersi “macchiati” di aver fatto intervenire degli “avvocati” del libero Foro ad assisterli nelle interlocuzioni con l’Amministrazione – in difesa di propri diritti e interessi legittimi – questo Sindacato – riferisce il Segretario Generale Massimiliano Zetti – prende atto della pubblicazione della Circolare n. 216/1-1-2022 del 29/11/2022 C.G.A. SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare avente ad oggetto: “Intervento di terzi estranei al rapporto gerarchico in procedimenti amministrativi in materia di Disciplina e Servizio”, di cui NSC si ritiene essere stato un valido e concreto propulsore.

Ora, prosegue Zetti, non resta che parificare il riconoscimento degli strumenti difensivi e delle possibilità d’intervento degli “avvocati del libero Foro” nel procedimento disciplinare di Corpo, al pari di quanto oggi è invece può avvenire solo per i procedimenti disciplinari di Stato.

La limitazione di garanzia e di ricorso all’intervento difensivo più ampio e adeguato, penalizzante per la disciplina di Corpo rispetto a quella di Stato, ma che la Costituzione e l’ordinamento riconoscono in ogni ambito giurisdizionale amministrativo, civile e penale, è l’ulteriore conferma di quanto la realtà militare sia ancora deturpata dalla pretesa di affievolire il diritto e di porlo in secondo piano rispetto al “volere gerarchico”, spiega Zetti.

Chiederemo che il Governo provveda urgentemente ad uniformare legislativamente le procedure tra il procedimento disciplinare di Corpo e quello di Stato, in tema di riconoscimento del diritto di poter far intervenire, in ogni fase e con più ampia facoltà, il “difensore di fiducia del libero Foro”, in sostituzione o in aggiunta di quello militare, in modo da elevare la garanzia e la possibilità di un contraddittorio più “paritario”, competente e qualificato, ma soprattutto più libero e indipendente rispetto all’attuale.

Torneremo in argomento – conclude Zetti – per sapere se con l’intervento della nuova circolare, i Comandanti competenti stiano provvedendo ad annullare i provvedimenti o le azioni disciplinari intraprese in contrasto con le disposizioni e se si stia provvedendo a recedere da eventuali contenziosi pendenti presso i T.A.R., per limitare dispendio di denaro pubblico e danni erariali derivanti dalla temerarietà dell’azione disciplinare.

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