L’Ufficio Organizzazione Speciale e Reparti Esigenze Specifiche del Nuovo Sindacato Carabinieri ha inviato una nota sindacale, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Salute, del Lavoro e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardante una richiesta di aggiornamento su alcuni aspetti relativi all’articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 del Regolamento di attuazione, concernenti la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato – D.P.R. 5 maggio 1975, nr. 146.
Nello specifico, si è fatto rilevare che tra le attività di maggior importanza assicurate dalla Polizia Giudiziaria trova collocazione quella rivolta all’assunzione delle fonti di prova e, segnatamente, alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato.
In tal contesto si è fatto notare che, nelle Sezioni di Chimica del R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) e nei L.A.S.S. (Laboratori per l’Analisi delle Sostanze Stupefacenti) istituiti per soddisfare le esigenze di indagine scientifica dell’Autorità Giudiziaria, di Comandi e Reparti dell’Arma e altri Enti dello Stato in merito alle analisi qualitative e quantitative delle sostanze stupefacenti oggetto di sequestro, il personale specializzato quotidianamente maneggia e viene a contatto con sostanze altamente tossiche e pericolose per la salute. Al personale viene riconosciuta un’indennità di rischio indicata nel D.P.R. nr.146 del 5 maggio 1975, “Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo II dell’allegata Tabella B” e in quest’ultima è inserito anche il triclorometano.
Per tale solvente, il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo nr. 1272/2008 (CLP), attribuisce una classificazione di “Categoria 1” con avvertenza “Pericolo”, puntualizzando che lo stesso ha una tossicità specifica per gli organi bersaglio, poiché provoca danni agli stessi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Inoltre, al triclorometano viene riconosciuta una classe di pericolo “Cancerogenicità” con “Categoria 2” in quanto sospettato di provocare il cancro.
LE RICHIESTE DI NSC
Pertanto, l’Ufficio Nazionale Organizzazione Speciale e Reparti Esigenze Specifiche del Nuovo Sindacato Carabinieri chiede di valutare di eliminare dalla Tabella B del D.P.R. nr.146 del 5 maggio 1975 il triclorometano in quanto, attestata l’elevata dannosità, oggi sarebbe più opportuno catalogarlo come sostanza chimica ad alta tossicità, riconoscendo e attribuendo a tutti gli operatori che utilizzano il predetto solvente il diritto a percepire l’indennità di rischio spettante ai lavoratori indicati nel Gruppo II, ossia coloro le cui prestazioni di lavoro comportano un’esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità.
L’Ufficio Organizzazione Speciale e Reparti Esigenze Specifiche