TITOLO I

Costituzione e scopi del N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

  1. Il N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri è costituito tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di ogni ruolo e categoria dell’Arma dei Carabinieri aderente al presente Statuto, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall’articolo 52 della Costituzione.
  2. Il logo grafico del N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri è riprodotto nell’allegato A) del presente statuto ed è sempre accompagnato dalla dizione “N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri”.
  3. La sigla e il simbolo N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri appartengono esclusivamente all’associazione medesima e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
  4. La sede centrale del N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri è a Roma in Viale delle Milizie n. 9

 

Articolo 2 – (Finalità)

  1. Il N.S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri non persegue fini di lucro, è soggetto a rendiconti annuali e, senza interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi, persegue le seguenti finalità:
  2. a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;
  3. b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa – gli interessi collettivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, di immagine, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;
  4. c) rappresentare gli interessi collettivi del personale dell’Arma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale o morale della categoria nonché dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;
  5. d) salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del S.C. – Nuovo Sindacato dei Carabinieri da qualsiasi condizionamento esterno ed interno nonché l’estraneità alle competizioni politiche e amministrative;
  6. e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l’armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
  7. f) promuovere la solidarietà, l’etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell’Arma dei Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico;
  8. g) garantire l’elettività delle cariche e la tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti.
  9. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.
  10. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello. È fatto divieto al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI ed ai suoi iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali non militari.
  11. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI opera nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  12. Il presente statuto è improntato ai seguenti princìpi:
  13. a) democraticità dell’organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
  14. b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
  15. c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
  16. d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
  17. e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge n. 46/2022.
  18. Al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è fatto divieto di:
  19. a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti all’Arma dei carabinieri;
  20. b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
  21. c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
  22. d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria non deve superare il limite del 75 per cento degli iscritti;
  23. e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
  24. f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
  25. g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
  26. h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
  27. i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della legge n. 46/2022 o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

 

Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)

  1. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI salvaguarda l’indipendenza e l’autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Forze Armate.
  2. Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna e/o organica alla pubblica amministrazione.

 

Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)

  1. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può confrontarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale.
  2. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità coincidano con i principi statutari e con gli interessi professionali dei dipendenti dell’Arma dei Carabinieri.
  3. Gli iscritti al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI non possono aderire a altra sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  4. L’adesione al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è libera, volontaria e individuale ed è preclusa ai militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

 

Articolo 5 – (Competenze)

  1. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l’adesione all’associazione non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
  2. Sono di competenza del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI le materie afferenti:
  3. a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
  4. b) all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
  5. c) all’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
  6. d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
  7. e) alle pari opportunità;
  8. f) alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  9. g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
  10. È esclusa dalla competenza del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.
  11. In relazione alle materie di cui al comma 2, il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI può:
  12. a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esso eventualmente ritenute opportune;
  13. b) essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
  14. c) chiedere di essere ricevuto dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

 

Articolo 6 – (Cariche direttive)

  1. Le cariche sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa.
  2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
  3. a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
  4. b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
  5. c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
  6. d) gli ufficiali che rivestono l’incarico di comandante di Corpo.
  7. Non possono essere iscritti coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
  9. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
  10. I rappresentanti del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI svolgono l’attività sindacale fuori dal servizio.
  11. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI può procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata nonché al Ministero della difesa e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  12. Sono vietati l’utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.
  13. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
  14. I dirigenti che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell’autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  15. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
  16. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all’autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  17. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
  18. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale

 

Articolo 7 – (Organizzazione)

  1. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è strutturato nei seguenti livelli territoriali:
  • Organizzazione Locale
  • Organizzazione Provinciale
  • Organizzazione Regionale
  • Organizzazione Nazionale.

 

Articolo 8 – (Strutture Organizzative Territoriali)

  1. Le strutture territoriali del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:
  2. a) la Segreteria di Sezione;
  3. b) il Consiglio Provinciale;
  4. c) la Segreteria Provinciale;
  5. d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
  6. e) il Consiglio Regionale;
  7. f) la Segreteria Regionale;
  8. g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
  9. Le articolazioni periferiche si relazionano con le articolazioni dell’amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
  10. Le articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, elaborano studi, propongono iniziative e soluzioni e svolgono ogni opportuna attività di intervento, sviluppo e promozione nelle seguenti materie:
  11. a) informazione e consultazione degli iscritti;
  12. b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  13. c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l’amministrazione di riferimento.

 

Articolo 9 – (Struttura Organizzativa Centrale)

  1. La struttura centrale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è composta dai seguenti organi:
  2. a) il Congresso Nazionale
  3. b) l’Ufficio di Presidenza;
  4. c) la Segreteria Nazionale;
  5. d) il Direttivo Nazionale;
  6. e) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
  7. f) il Consiglio Nazionale;
  8. g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  9. h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

 

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

 

Articolo 10 – (La Segreteria di Sezione)

  1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.
  2. La Segreteria Sezionale è composta:
  3. a) dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione;
  4. b) nelle Sezioni Locali aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.
  5. Il Segretario di Sezione:
  6. a) svolge l’attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali con ogni opportuna iniziativa di comunicazione individuale e collettiva, sia personale che tramite l’impiego di adeguati strumenti telematici, nel rispetto della legislazione vigente;
  7. b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
  8. c) cura il proselitismo ed il tesseramento;
  9. d) vigila ed è responsabile dell’osservanza dello Statuto.

 

Articolo 11 – (Il Consiglio Provinciale)

  1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l’altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.
  2. Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l’approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
  3. Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l’anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.
  4. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell’ambito provinciale è superiore a 350.
  5. Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito all’inizio del Congresso.

 

Articolo 12 – (La Segreteria Provinciale)

  1. La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.
  2. Cura l’attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.
  3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
  4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
  5. Nell’ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.
  6. La Segreteria Provinciale è composta:
  7. a) dal Segretario Generale Provinciale;
  8. b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Provinciale;
  9. c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9;
  10. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento.
  11. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI a livello provinciale. Esso coordina l’attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

 

Articolo 13 – (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)

  1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
  2. a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  3. b) la documentazione dello stato patrimoniale.
  4. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l’approvazione.
  5. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

  1. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l’obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

 

Articolo 14 – (Il Consiglio Regionale)

  1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.
  2. Esamina per l’approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo per l’anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.
  3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
  4. Esso è composto:
  5. a) dai componenti la Segreteria Regionale;
  6. b) dai Segretari Generali Provinciali;
  7. c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per le Regioni fino a 4 province e 25 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all’inizio del Congresso.

 

Articolo 15 – (La Segreteria Regionale)

  1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell’osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
  2. Essa è composta:
  3. a) dal Segretario Generale Regionale;
  4. b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Regionale;
  5. c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 9.
  6. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generai Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento.
  7. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell’attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
  8. Il Segretario Generale Regionale coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell’ambito del territorio di competenza.

 

Articolo 16 – (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

  1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione regionale e verifica:
  2. a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  3. b) la documentazione dello stato patrimoniale.
  4. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l’approvazione.
  5. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

  1. Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

 

TITOLO IV

Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

Articolo 17 – (L’Ufficio di Presidenza)

  1. L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.
  2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia, particolare lustro e risalto interno ed esterno al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI ed alle sue finalità.
  3. Egli rappresenta l’unità del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI ed è il garante dell’osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell’associazione medesima. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.
  4. Il Presidente del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale, ed alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.
  5. Unitamente al Segretario Generale, il Presidente del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI cura i rapporti con l’esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
  6. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d’interesse nazionale nonché specifici rapporti con l’Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

 

Articolo 18 – (La Segreteria Nazionale)

  1. La Segreteria Nazionale attua la politica del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI e il rapporto con le strutture territoriali.
  2. I membri della Segreteria Nazionale sono incaricati a rappresentare il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione nazionale di comparto.
  3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.
  4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.
  5. Essa è composta:
  6. a) dal Segretario Generale;
  7. b) dal Segretario Generale Aggiunto;
  8. c) da un massimo di 9 Segretari Nazionali.
  9. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
  10. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
  11. La Segreteria Nazionale, oltre agli Uffici di cui all’articolo 19, può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.
  12. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell’incarico ricevuto.
  13. Garantiscono l’interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

 

Articolo 19 – (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)

  1. In seno al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI sono istituiti l’Ufficio Studi; l’Ufficio Relazioni Esterne; l’Ufficio Disciplina; l’Ufficio legale; l’Ufficio Comunicazione ed Immagine; e l’Ufficio Relazioni Internazionali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. La Segreteria Nazionale può istituire ulteriori uffici tematici ritenuti utili per la realizzazione del programma sindacale.

Al fine di garantire l’attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l’Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall’interno del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI verso gli organi di informazione.

  1. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono tutti eletti dalla Segreteria Nazionale tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all’N.S.C. che possiedono particolari capacità professionali. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l’incarico motivandolo.
  2. Su specifica delega del Segretario generale e nel rigoroso rispetto della stessa, i Responsabili degli Uffici di cui al punto 1 possono formulare dichiarazioni pubbliche a nome del N.S.C..
  3. Il responsabile dell’Ufficio Comunicazione e immagine detta la linea nazionale della comunicazione sindacale, fermo restando che a tutti i dirigenti del N.S.C. è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

 

Articolo 20 – (Il Direttivo Nazionale)

  1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
  2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
  3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
  4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l’anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
  5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui agli articoli 18, punto 8, e 19.
  6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.
  7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l’organizzazione centrale e territoriale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  8. Il Direttivo Nazionale è composto:
  9. a) dall’Ufficio di Presidenza;
  10. b) dai componenti la Segreteria Nazionale
  11. c) dai Segretari Generali Regionali;
  12. d) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.
  13. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI si articola.

 

Articolo 21 – (Il Consiglio Nazionale)

  1. Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e l’altro.
  2. È presieduto dal Presidente del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI e si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
  3. Il Consiglio Nazionale è composto:
  4. a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
  5. b) dai Segretari Generali Provinciali
  6. c) da un massimo di ulteriori 40 componenti.

 

Articolo 22 – (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.
  3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.
  4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
  5. a) dal Presidente del S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, che lo presiede;
  6. b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
  7. I Probiviri sono tutti eletti tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti al N.S.C..

 

Articolo 23 – (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

  1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della struttura centrale e verifica:
  2. a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  3. b) la documentazione dello stato patrimoniale.
  4. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
  5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
  6. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.
  7. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è finanziato esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

TITOLO V

Elezioni, Congressi e Documentazione

Articolo 24 – (Elezioni e Congressi)

  1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
  2. L’elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.
  3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.
  4. All’apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:
  5. a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso.
  6. b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso.
  7. c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
  8. d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

 

Articolo 25 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

  1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell’ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.
  2. Gli iscritti della Sezione eleggono:
  3. a) il Segretario;
  4. b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 3 lett. a) e b) dell’articolo 8;
  5. c) i delegati al Congresso Provinciale.

 

Articolo 26 – (Il Congresso Provinciale)

  1. Il Congresso Provinciale è composto:
  2. a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
  3. b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.
  4. Il Congresso elegge:
  5. a) il Segretario Generale Provinciale;
  6. b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 6 lett. b) e 7 dell’articolo 10;
  7. c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c) dell’articolo 10;
  8. d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 4 dell’articolo 9;
  9. e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
  10. f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;
  11. g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

 

Articolo 27 – (Il Congresso Regionale)

  1. Il Congresso Regionale è composto:
  2. a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
  3. b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.
  4. Il Congresso Regionale elegge:
  5. a) Il Segretario Generale Regionale;
  6. b) il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 2, lettera b), e 3 dell’articolo 13;
  7. c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lettera c), dell’articolo 13;
  8. d) il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell’articolo 12;
  9. e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell’articolo 14.

 

Articolo 28 – (Il Congresso Nazionale)

  1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI e si riunisce ogni tre anni.
  2. Fissa gli indirizzi politici del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell’arco del triennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.
  3. Il Congresso Nazionale è composto:
  4. a) dall’Ufficio di Presidenza uscente;
  5. b) dalla Segretaria Nazionale uscente;
  6. c) dal Direttivo Nazionale uscente;
  7. d) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
  8. e) dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.
  9. Esso elegge:
  10. a) il Presidente
  11. b) i due Vice Presidenti;
  12. c) il Segretario Generale;
  13. d) il Segretario Generale Aggiunto;
  14. e) i Segretari Nazionali;
  15. f) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. d) dell’articolo 18;
  16. g) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell’articolo 19;
  17. h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  18. i) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Articolo 29 – (Designazione di rappresentanti sindacali)

  1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza – i propri rappresentanti sindacali del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, in modo da assicurarne:
  2. a) la rappresentatività e la funzionalità;
  3. b) la competenza nelle materie da trattare;
  4. c) l’assoluta indipendenza del S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  5. L’organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l’incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall’attività svolta.

 

Articolo 30 – (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

  1. Qualora, tra un Congresso e l’altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa elezione da parte dei componenti dell’organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nella Segreteria Nazionale.
  2. L’organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l’obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
  3. a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
  4. b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;
  5. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

 

Articolo 31 – (Costituzione nuova struttura)

  1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale.

Dell’adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

  1. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

 

TITOLO VII

Incompatibilità e Trasparenza

Articolo 32 – (Incompatibilità)

  1. L’incompatibilità con il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, si determina in una delle condizioni appresso riportate:
  2. a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente che peraltro presiede il Collegio.
  3. b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.
  4. c) L’iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari determina l’immediata incompatibilità con qualsiasi carica ricoperta in seno al S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  5. d) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

 

Articolo 33 – (Trasparenza)

  1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell’onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell’autonomia da interessi personali e competizioni politiche e amministrative.
  2. È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

 

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 34 – (Sanzioni)

  1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono:
  2. a) il richiamo orale;
  3. b) il rimprovero scritto;
  4. c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI;
  5. d) l’espulsione dal S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, accompagnata – se del caso – dal divieto di reiscrizione;

Nei confronti degli organi del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI;
  2. b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.
  3. La comunicazione all’organo competente per la valutazione dell’inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all’applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.

 

Articolo 35 – (Richiamo e rimprovero scritto)

  1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall’organo superiore.
  2. La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall’organo superiore ed aventi carattere di urgenza.
  3. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

Articolo 36 – (Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto)

  1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall’organo superiore.
  2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l’esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

 

Articolo 37 – (Espulsione)

  1. Per i casi previsti dall’articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell’espulsione dal N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.
  2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell’iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l’esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

 

Articolo 38 – (Scioglimento degli organi direttivi delle strutture)

  1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell’organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all’esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.
  2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

 

Articolo 39 – (Commissariamento della struttura sindacale)

  1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.
  2. Spetta al Segretario Generale provvedere all’esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
  3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

 

Articolo 40 – (Ricorsi)

  1. Il diritto della difesa nell’ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.
  2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:
  3. a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
  4. b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;
  5. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l’attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

 

Articolo 41 – (Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

  1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.
  2. Lo stato d’accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.
  3. Il ricorso, avverso lo stato d’accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

 

TITOLO IX

Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa

Articolo 42 – (Quota associativa e sua ripartizione)

  1. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.
  2. Qualora nell’ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.
  3. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall’imposta di bollo e dalla registrazione, a favore del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. Resta fermo il disposto dell’articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  4. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall’interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all’Amministrazione e alla Segreteria nazionale.
  5. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI predispone annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell’anno successivo; entrambi sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI.

 

Articolo 43 – (Responsabilità amministrativa)

  1. I componenti degli organismi centrali e periferici del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All’assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del N.S.C., non si può provvedere a sanare l’obbligazione con l’utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del N.S.C..
  2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.
  3. La Segreteria Nazionale del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del N.S.C., può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

 

TITOLO X

Disposizioni Finali

Articolo 44 – (Disposizioni sul patrimonio)

  1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 111, comma 4 – quinques, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
  2. a) durante la vita del N.S.C., è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
  3. b) in caso di scioglimento del S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del N.S.C. stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. c) il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
  5. Il N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI non persegue scopi di lucro.

Articolo 45 (Gratuità delle cariche)

  1. 1. Tutte le cariche in seno al N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Articolo 46 (Norma finale)

  1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del N.S.C. – NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l’assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto dell’associazione medesima.
  2. Ogni modifica statutaria è comunicata al Ministero della difesa, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti.
  3. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46 e nei relativi regolamenti di attuazione.
Carabinieri NSC

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