Preliminarmente ci sentiamo di esprimere una grande attestazione di solidarietà al collega Fabio Fontana di Unarma, che supportato dal suo Sindacato ha resistito e caparbiamente utilizzato gli strumenti e i rimedi a sua disposizione previsti dalla legge. Entrando nel merito della sentenza, salta all’occhio che il TAR stronca subito le conclusioni alle quali era giunto il Gen. Atzeni, scrivendo , in primis che “le dichiarazioni espresse dal ricorrente non presentano assolutamente caratteri lesivi del prestigio delle Forze Armate,…non si rinvengono atti o fatti che possano costituire violazioni contestate al militare”. Il TAR si spinge oltre nel demolire l’impianto accusatorio messo in piedi dal Gen. ATZENI, dichiarando che è “incomprensibile il richiamo all’art. 732 dpr 90/2010 circa la lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica . Insiste il TAR nel fare a pezzi il provvedimento di Atzeni, scrivendo che “è del tutto fuori fuoco la contestazione di cui all’art. 732 dpr 90/2010 circa una negligenza o ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri. IL TAR , con un altro colpo di maglio scrive che è “manifestamente inconsistente la contestazione relativa alla violazione delle norme in materia di tutela del segreto dichiarando che alcun segreto è stato rilevato e che l’intervista del sindacalista non era censurabile poiché scevra da portata offensiva” . La sciabolata finale che distrugge il castello accusatorio
posto in essere dal Gen. ATZENI, il TAR la riserva richiamando il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero consacrato dalla Costituzione della Repubblica Italiana, stigmatizzando come il sindacalista “sia stato intervistato nella sua specifica qualifica di rappresentante dell’Associazione Sindacale cui appartiene e quindi nella veste di soggetto sindacale al quale sono attribuite precise attività “, concludendo in maniera laconica di ‘RILEVARE IL TRAVISAMENTO DEI FATTI CHE È ALL’ORIGINE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO. Un pensiero positivo lo rivolgiamo al Comandante della Compagnia Maggiore Barbara Salvo che nella sua onestà intellettuale ha scritto CHE NON RILEVAVA NESSUN COMPORTAMENTO DISCIPLINARMENTE RILEVANTE DA PARTE DEL SINDACALISTA FABIO FONTANA e per questo è stata pure redarguita dal suo superiore. Un pensiero lo dedichiamo al Gen. C. A. STEFANIZZI, che investito del ricorso gerarchico avrebbe potuto porre rimedio ai macroscopici errori compiuti dal suo sottoposto, accogliendo il ricorso. Invece ha preferito adagiarsi e prendere per buono i teoremi accusatori di Atzeni che sono stati fortunatamente stroncati dalla Giustizia Amministrativa. Speriamo che questa orribile vicenda sia da monito a coloro che, rivestiti di una posizione di comando, tentano di utilizzare la CLAVA DELLA DISCIPLINA PER SOFFOCARE E SOGGIOGARE LE AZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI CHE SONO NATE PER ESSERE LO STRUMENTO PER LA TUTELA DEI MILITARI. Sicuramente, le sigle sindacali serie, non sorvoleranno su queste vicende e porranno in essere tutte le azioni giudiziarie nonché risarcitorie, nei confronti di coloro che usciranno dall’alvei della discrezionalità per sconfinare nell’arbitrio nell’abuso.
NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Convenzione con “MIAPENSIONE”
La Segreteria Nazionale ha stipulato una convenzione con MIAPENSIONE (società di consulenza previdenziale) che ha riservato agli iscritti al Nuovo Sindacato Carabinieri condizioni agevolate.