Concorrenza sleale

La sentenza n.120/2018 della Corte Costituzionale al punto 18[1], sancisce che per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, si deve concedere da subito alle nascenti associazioni sindacali le stesse prerogative delle Rappresentanze militari (CoCeR).

Una decisione che sana e non procrastina la grave violazione dei diritti dei militari. Orbene eppur la Corte Costituzionale ha posto le associazioni sindacali in una momentanea condizione di pari dignità con la Rappresentanza Militare, le prime, non percependo alcun sovvenzionamento Statale per esistere, vivere e rappresentare, hanno di fatto la necessità di tesserare i colleghi. L’iscrizione è una condizione imprescindibile, lega il pensiero e le idee del Sindacato al rappresentato. La pubblicizzazione della “politica” sindacale negli ambienti di lavoro è vitale per l’esistenza del Sindacato.    

Oggi il Comando Generale parrebbe minare il principio di parità di trattamento considerato che ha cominciato a vietare l’ingresso nelle caserme carabinieri ad alcuni dirigenti sindacali del Nuovo Sindacato Carabinieri inserendosi così pericolosamente nei rapporti di concorrenza tra le sigle Sindacali. Si potrebbe così creare una situazione di “concorrenza sleale” tra i dirigenti sindacali che possiedono tra le loro file militari in carica nella rappresentanza e che quindi possono accedere nelle caserme per fare propaganda e proselitismo, seppur indiretto, ed i dirigenti sindacali del nuovo corso ai quali invece viene preclusa tale facoltà, con grave danno “politico/economico”.

Il Comando Generale applicando trattamenti diversi in presenza di situazioni identiche o analoghe sta ponendo in essere nei confronti del Nuovo Sindacato Carabinieri una  discriminazione ingiustificata?

La violazione del principio di parità di trattamento potrebbe costituire una manifestazione di eccesso di potere?

Il Nuovo Sindacato Carabinieri, a tutela delle proprie prerogative, si riserva di far accertare nelle doverose sedi giudiziarie, i principi di diritto applicabili per il riconoscimento del diritto di associazione nella materia di interesse.


[1] 18.− Con riguardo agli ulteriori limiti, invece, è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.)

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